Art. 4.
           Disposizioni in materia di fondazioni bancarie

  1.  Nell'articolo  25,  comma  1, del decreto legislativo 17 maggio
1999,  n.  153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «sino al 31 dicembre 2005».
  2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  commi  3  e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005»;
    b) ai  commi  4  e  5, le parole: «fino alla fine del quarto anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005;
((    b-bis)  al  comma 4, dopo le parole: «imprese strumentali» sono
inserite  le  seguenti:  «in  misura  superiore  al  10 per cento del
proprio patrimonio».))
  3.  Nell'articolo  13,  comma  1, del decreto legislativo 17 maggio
1999,  n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2005».
  4.  Il  comma  3-bis,  dell'articolo  25  del  decreto  legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «3-bis.  Alle  fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo  bilancio  approvato non superiore a 200 milioni di euro,
nonche'  a  quelle  con  sedi  operative prevalentemente in regioni a
statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3,
dell'articolo  12,  ai  commi  1  e  2,  al comma 1, dell'articolo 6,
limitatamente   alle   partecipazioni  di  controllo  nelle  societa'
bancarie  conferitarie,  ed il termine previsto nell'articolo 13. Per
le  stesse  fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, e'
fissato  alla  fine  del settimo anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
((  4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  Le fondazioni possono investire una quota non superiore al
10  per  cento  del  proprio  patrimonio  in beni immobili diversi da
quelli   strumentali.  Possono  altresi'  investire  parte  del  loro
patrimonio  in  beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui
al  comma  1,  qualora  si  tratti  di  beni,  mobili  o immobili, di
interesse  storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di
beni  immobili  adibiti  a  sede  della fondazione o allo svolgimento
della   sua   attivita'  istituzionale  o  di  quella  delle  imprese
strumentali».
  4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la parola: «quadriennale» e' soppressa.))

Riferimenti normativi:
    -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 25 del decreto legislativo
17 maggio  1999,  n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo
20 novembre  1990,  n.  356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione   bancaria,   a   norma   dell'art.  1  della  legge
23 dicembre 1998, n. 461) cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
    «Art.  25  (Detenzione  delle  partecipazioni  di  controllo  nel
periodo  transitorio).  -  1.  Le  partecipazioni  di controllo nelle
Societa'  bancarie  conferitarie,  in  essere alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, possono continuare ad essere detenute,
in  via  transitoria,  sino  al  31 dicembre 2005, ai fini della loro
dismissione.
    1-bis.  Al  fine  del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione  nella  Societa'  bancaria  conferitaria  puo'  essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e'  scelta  nel  rispetto  di  procedure  competitive; resta salva la
possibilita'   per   la   fondazione   di  dare  indicazioni  per  le
deliberazioni   dell'assemblea   straordinaria   nei   casi  previsti
dall'art.   2365  del  codice  civile.  La  dismissione  e'  comunque
realizzata  non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
    1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
    2.  Le  partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle
di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione
in  imprese  strumentali,  sono  dismesse  entro il termine stabilito
dall'Autorita'   di   vigilanza   tenuto   conto   dell'esigenza   di
salvaguardare  il  valore  del  patrimonio  e, comunque, non oltre il
termine di cui allo stesso comma 1.
    3.   Qualora   la   fondazione,   scaduti   i  periodi  di  tempo
rispettivamente  indicati  ai  commi  1  e  2, continui a detenere le
partecipazioni  di controllo ivi previste, alla dismissione provvede,
sentita  la  fondazione  ed  anche  mediante un apposito commissario,
l'Autorita'  di  vigilanza,  nella  misura  idonea  a  determinare la
perdita  del  controllo  e  nei tempi ritenuti opportuni in relazione
alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore
del patrimonio.
    3-bis.  Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo  bilancio  approvato non superiore a 200 milioni di euro,
nonche'  a  quelle  con  sedi  operative prevalentemente in regioni a
statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3,
dell'art.  12, ai commi 1 e 2, al comma l, dell'art. 6, limitatamente
alle    partecipazioni   di   controllo   nelle   societa'   bancarie
conferitarie,  ed  il  termine  previsto  nell'art. 13. Per le stesse
fondazioni  il  termine  di cui all'art. 12, comma 4, e' fissato alla
fine  del  settimo  anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
    -  Il  testo  dell'art. 12 del gia' citato decreto legislativo n.
153/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    «Art.  12.  (Disposizioni varie di carattere tributario). - 1. Le
Fondazioni  che  hanno  adeguato  gli  statuti  alle disposizioni del
titolo  I  si  considerano  enti  non commerciali di cui all'art. 87,
comma  1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalita'
mediante  esercizio,  le  modalita'  previste  all'art. 9, di imprese
strumentali ai loro fini statutari.
    2.  Alle  fondazioni  previste  dal comma 1, operanti nei settori
rilevanti,  si applica il regime previsto dall'art. 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 601. Lo stesso
regime  si  applica,  fino all'adozione delle disposizioni statutarie
previste  dal  comma  1,  alle  fondazioni  non aventi natura di enti
commerciali  che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse
pubblico  e di utilita' sociale nei settori indicati nell'art. 12 del
decreto   legislativo   20 novembre   1990,   n.  356,  e  successive
modificazioni.
    3.  La  fondazione  perde  la qualifica di ente non commerciale e
cessa  di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, e' ancora in possesso
di  una partecipazione di controllo, cosi' come individuato dall'art.
6,  nella  Societa' bancaria conferitaria. Si applica l'art. 111-bis,
comma 3, del TUIR.
    4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione,
successivamente  alla  data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di
diritti  reali  su beni immobili diversi da quelli strumentali per le
attivita'   direttamente   esercitate   dalla  stessa  o  da  imprese
strumentali   in  misura  superiore  al  10  per  cento  del  proprio
patrimonio.  In  ogni  caso,  fino  al  31 dicembre  2005,  i redditi
derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'art. 6
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601.  L'acquisto  a  titolo gratuito di beni immobili e diritti reali
immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il
regime   agevolativo   per   i  due  anni  successivi  alla  predetta
acquisizione.
    5.  La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la
fondazione  possiede,  fino  al  31 dicembre  2005, partecipazioni di
controllo nella Societa' bancaria conferitaria ai sensi dell'art. 6.
    6.  Non  si  fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito
d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
    7.  Nell'art.  3,  comma  1,  del  testo unico delle disposizioni
concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e donazioni approvato con
decreto  legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine,
le  seguenti parole: «e a fondazioni previste dal decreto legislativo
emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.».
    8.  Nell'art.  25,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto del
Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,  recante
disciplina  dell'imposta  sull'incremento  di  valore degli immobili,
relativo  all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli
immobili  acquistati  a  titolo  gratuito, dopo le parole ONLUS, sono
inserite  le  seguenti;  «e  dalle  fondazioni  previste  dal decreto
legislativo  emanato  in  attuazione della legge 23 dicembre 1998, n.
461.».
    9.  L'imposta  sostitutiva  di quella comunale sull'incremento di
valore  degli immobili di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle Fondazioni.».
    Il  comma  l  dell'art. 13 del gia' citato decreto legislativo n.
153/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    «Art.  13.  (Plusvalenze). - 1. Per le fondazioni, non concorrono
alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini dell'imposta sul
reddito   delle   persone   giuridiche   ne'   alla  base  imponibile
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  le plusvalenze
derivanti  dal  trasferimento  delle  azioni  detenute nella Societa'
bancaria   conferitaria,   se   il  trasferimento  avviene  entro  il
31 dicembre   2005.   Non   concorrono  alla  formazione  della  base
imponibile  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
ne'  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze
derivanti  dal  trasferimento,  entro lo stesso termine, delle azioni
detenute  nella  medesima  Societa' bancaria conferitaria, realizzate
dalla  societa'  nella  quale  la  fondazione,  ai  sensi della legge
30 luglio  1990,  n.  218,  e  successive modifiche e integrazioni, e
della  legge  26 novembre  1993,  n.  489, ha conferito in tutto o in
parte la partecipazione bancaria.».
    L'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 153/1999, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    «Art.  7.  (Diversificazione  del patrimonio). - 1. Le fondazioni
diversificano   il  rischio  di  investimento  del  patrimonio  e  lo
impiegano  in  modo da ottenerne un'adeguata redditivita' assicurando
il  collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in
particolare  con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono
mantenere  o  acquisire  partecipazioni  non di controllo in societa'
anche  diverse  da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di
imprese strumentali.
    2.  Nella  dismissione delle attivita' patrimoniali le fondazioni
operano   secondo   criteri   di   trasparenza,   congruita'   e  non
discriminazione.
    3.  Le  operazioni  aventi per oggetto le partecipazioni detenute
dalla   fondazione   nella   Societa'   bancaria   conferitaria  sono
previamente  comunicate  all'Autorita'  di  vigilanza  insieme con un
prospetto  informativo  nel  quale  sono  illustrati  i  termini,  le
modalita',  gli  obiettivi  e i soggetti interessati dall'operazione.
Trascorsi  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'Autorita'   di   vigilanza   senza  che  siano  state  formulate
osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate.
    3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al
10  per  cento  del  proprio  patrimonio  in beni immobili diversi da
quelli   strumentali.  Possono  altresi'  investire  parte  del  loro
patrimonio  in  beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui
al  comma  1,  qualora  si  tratti  di  beni,  mobili  o immobili, di
interesse  storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di
beni  immobili  adibiti  a  sede  della fondazione o allo svolgimento
della   sua   attivita'  istituzionale  o  di  quella  delle  imprese
strumentali.».