Art. 4. Disposizioni in materia di fondazioni bancarie 1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2005». 2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) commi 3 e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005»; b) ai commi 4 e 5, le parole: «fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005; (( b-bis) al comma 4, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le seguenti: «in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio».)) 3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005». 4. Il comma 3-bis, dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1, dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». (( 4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi' investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali». 4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: «quadriennale» e' soppressa.)) Riferimenti normativi: - Il testo del comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni di controllo nelle Societa' bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione. 1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1. 3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio. 3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 12, ai commi 1 e 2, al comma l, dell'art. 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'art. 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'art. 12, comma 4, e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto legislativo n. 153/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 12. (Disposizioni varie di carattere tributario). - 1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalita' mediante esercizio, le modalita' previste all'art. 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari. 2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilita' sociale nei settori indicati nell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni. 3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, e' ancora in possesso di una partecipazione di controllo, cosi' come individuato dall'art. 6, nella Societa' bancaria conferitaria. Si applica l'art. 111-bis, comma 3, del TUIR. 4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attivita' direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione. 5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Societa' bancaria conferitaria ai sensi dell'art. 6. 6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni. 7. Nell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.». 8. Nell'art. 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti; «e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.». 9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle Fondazioni.». Il comma l dell'art. 13 del gia' citato decreto legislativo n. 153/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 13. (Plusvalenze). - 1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Societa' bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Societa' bancaria conferitaria, realizzate dalla societa' nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.». L'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 153/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 7. (Diversificazione del patrimonio). - 1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita' assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa' anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. 2. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruita' e non discriminazione. 3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Societa' bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorita' di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalita', gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorita' di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate. 3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi' investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali.».