Art. 4.
Disposizioni in materia di fondazioni bancarie
1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «sino al 31 dicembre 2005».
2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) commi 3 e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005»;
b) ai commi 4 e 5, le parole: «fino alla fine del quarto anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005;
(( b-bis) al comma 4, dopo le parole: «imprese strumentali» sono
inserite le seguenti: «in misura superiore al 10 per cento del
proprio patrimonio».))
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2005».
4. Il comma 3-bis, dell'articolo 25 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro,
nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3,
dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1, dell'articolo 6,
limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle societa'
bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per
le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, e'
fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
(( 4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al
10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da
quelli strumentali. Possono altresi' investire parte del loro
patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui
al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di
interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di
beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento
della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese
strumentali».
4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la parola: «quadriennale» e' soppressa.))
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 461) cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo nel
periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni di controllo nelle
Societa' bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute,
in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro
dismissione.
1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la
possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti
dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque
realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle
di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione
in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito
dall'Autorita' di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di
salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il
termine di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le
partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede,
sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario,
l'Autorita' di vigilanza, nella misura idonea a determinare la
perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione
alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore
del patrimonio.
3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro,
nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3,
dell'art. 12, ai commi 1 e 2, al comma l, dell'art. 6, limitatamente
alle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie
conferitarie, ed il termine previsto nell'art. 13. Per le stesse
fondazioni il termine di cui all'art. 12, comma 4, e' fissato alla
fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto legislativo n.
153/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 12. (Disposizioni varie di carattere tributario). - 1. Le
Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del
titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'art. 87,
comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalita'
mediante esercizio, le modalita' previste all'art. 9, di imprese
strumentali ai loro fini statutari.
2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori
rilevanti, si applica il regime previsto dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso
regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie
previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti
commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse
pubblico e di utilita' sociale nei settori indicati nell'art. 12 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive
modificazioni.
3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e
cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, e' ancora in possesso
di una partecipazione di controllo, cosi' come individuato dall'art.
6, nella Societa' bancaria conferitaria. Si applica l'art. 111-bis,
comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di
diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le
attivita' direttamente esercitate dalla stessa o da imprese
strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio
patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi
derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali
immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il
regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta
acquisizione.
5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la
fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di
controllo nella Societa' bancaria conferitaria ai sensi dell'art. 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito
d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
7. Nell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine,
le seguenti parole: «e a fondazioni previste dal decreto legislativo
emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.».
8. Nell'art. 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono
inserite le seguenti; «e dalle fondazioni previste dal decreto
legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n.
461.».
9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle Fondazioni.».
Il comma l dell'art. 13 del gia' citato decreto legislativo n.
153/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 13. (Plusvalenze). - 1. Per le fondazioni, non concorrono
alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ne' alla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze
derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Societa'
bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il
31 dicembre 2005. Non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
ne' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze
derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni
detenute nella medesima Societa' bancaria conferitaria, realizzate
dalla societa' nella quale la fondazione, ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e
della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in
parte la partecipazione bancaria.».
L'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 153/1999, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 7. (Diversificazione del patrimonio). - 1. Le fondazioni
diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo
impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita' assicurando
il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in
particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono
mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa'
anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di
imprese strumentali.
2. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le fondazioni
operano secondo criteri di trasparenza, congruita' e non
discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute
dalla fondazione nella Societa' bancaria conferitaria sono
previamente comunicate all'Autorita' di vigilanza insieme con un
prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le
modalita', gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione.
Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'Autorita' di vigilanza senza che siano state formulate
osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate.
3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al
10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da
quelli strumentali. Possono altresi' investire parte del loro
patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui
al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di
interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di
beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento
della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese
strumentali.».