Art. 5. Gare indette dalla Consip S.p.a. (( 1. All'articolo 24 della legge dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «hanno l'obbligo» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,»; b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3»; d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono causa di responsabilita' personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4»; e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace nell'anno successivo. 6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a, e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici». 2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nonche' gli enti privati interamente partecipati» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e' operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni». 3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti.)) Riferimenti normativi. - Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 24. (Acquisto di beni e servizi). - 1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e' superiore a 50.000 euro e' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; c) le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C, allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157. 3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3. 4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto. 4-bis. Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono causa di responsabilita' personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4. 5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti. 6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP S.p.a. puo' stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o piu' amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo' svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici. 6-bis Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace nell'anno successivo. 6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a, e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici. 7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.a. alle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.». - L'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art. 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, aderiscono alle convezioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali. 1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e' operata con il decreto di cui all'art. 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. 2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.».