Art. 5.
                  Gare indette dalla Consip S.p.a.

((  1.  All'articolo  24  della  legge dicembre  2002,  n.  289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  3, primo periodo, dopo le parole: «hanno l'obbligo»
sono   inserite  le  seguenti:  «,  per  l'acquisto  di  beni  e  per
l'approvvigionamento  di  pubblici  servizi  caratterizzati dall'alta
qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,»;
    b) al  comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente:  «In  caso  di  acquisti in maniera autonoma da parte degli
enti  di  cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  si  applica  il  comma  3,  dell'articolo  26  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488»;
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare  entro  il  31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di
servizi di cui al primo periodo del comma 3»;
    d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis.  Gli  enti pubblici, le societa' pubbliche, i concessionari
di  pubblici  servizi,  nonche'  tutte  le amministrazioni pubbliche,
individuate  nell'articolo 1  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  24 luglio  1992,  n.  358, e successive modificazioni, e
nell'articolo  2  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157, e
successive  modificazioni,  escluse  quelle statali per i soli uffici
centrali,  possono  stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare
le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore
dei  costi  e  delle  prestazioni  dedotte  in contratto sia uguale o
inferiore  a  quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla
Consip S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono causa
di  responsabilita'  personale,  contabile e amministrativa, a carico
del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4»;
    e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis.  Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a.
pubblica  sul  proprio  sito  internet le categorie di prodotti per i
quali attivera' il marketplace nell'anno successivo.
  6-ter.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  con  il  Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   in   collaborazione   con  la  Consip  S.p.a,  e  con  le
organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole
e  medie  imprese  alle  diverse  procedure  di  e-procurement  delle
pubbliche  amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di
assistenza  tecnica  e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti
elettronici».
  2.  All'articolo  32  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1, le parole: «nonche' gli enti privati interamente
partecipati»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «, per l'acquisto di
beni  e  per  l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati
dall'alta  qualita'  dei  servizi  stessi e dalla bassa intensita' di
lavoro,»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma
1  e'  operata  con  il  decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
  3.  Per  le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun
lotto,  uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso
alla  data  del  13  giugno  2003,  per  le  quali  non si sia ancora
proceduto  all'apertura  delle  buste contenenti l'offerta, la Consip
S.p.a.  procede  all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la
relativa  disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo.
Le   buste   contenenti  le  offerte  sono  restituite  alle  imprese
partecipanti.))

Riferimenti normativi.
    -  Il  testo  dell'art.  24  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
    «Art.  24.  (Acquisto  di  beni  e  servizi). - 1. Per ragioni di
trasparenza  e  concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali
individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del
decreto   legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche
forniture  e  degli  appalti  pubblici  di servizi disciplinati dalle
predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le
modalita'  previste  dalla  normativa  nazionale di recepimento della
normativa  comunitaria,  anche  quando  il  valore  del  contratto e'
superiore  a  50.000  euro e' comunque fatto salvo, per l'affidamento
degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'art. 17, commi
10,  11  e  12,  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
    2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
      a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
      b) le  pubbliche  amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano
ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. ai sensi
degli  articoli 26  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  ovvero  facciano  ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione  di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
      c) le  cooperative  sociali,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
    Fermo  quanto  previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1,
del   decreto-legge   18 settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della
legge   28 dicembre   2001,  n.  448,  le  pubbliche  amministrazioni
considerate   nella  Tabella  C,  allegata  alla  presente  legge  e,
comunque,  gli  enti  pubblici  istituzionali  hanno  l'obbligo,  per
l'acquisto  di  beni  e  per l'approvvigionamento di pubblici servizi
caratterizzati  dall'alta  qualita'  dei servizi stessi e dalla bassa
intensita'  di  lavoro,  di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.a.
    In  caso  di  acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di
cui  all'art.  24,  comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
applica  il  comma  3,  dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.  Al  fine  di  consentire il conseguimento di risparmi di spesa,
alle  predette  convenzioni  possono, altresi', aderire i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
    3-bis.  Con  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di
servizi di cui al primo periodo del comma 3.
    4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo
di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. sono
nulli.  Il  dipendente  che  ha sottoscritto il contratto risponde, a
titolo  personale,  delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti dai
predetti   contratti.   La   stipula   degli   stessi   e'  causa  di
responsabilita'  amministrativa;  ai  fini  della  determinazione del
danno  erariale,  si tiene anche conto della differenza tra il prezzo
previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
    4-bis.  Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i concessionari
di  pubblici  servizi,  nonche'  tutte  le amministrazioni pubbliche,
individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del
decreto   legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
modificazioni,  escluse  quelle  statali  per i soli uffici centrali,
possono   stipulare  ogni  tipo  di  contratto  senza  utilizzare  le
convenzioni  quadro  definite  dalla Consip S.p.a., qualora il valore
dei  costi  e  delle  prestazioni  dedotte  in contratto sia uguale o
inferiore  a  quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla
Consip S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono causa
di  responsabilita'  personale,  contabile e amministrativa, a carico
del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4.
    5.  Anche  nelle  ipotesi in cui la vigente normativa consente la
trattativa   privata,  le  pubbliche  amministrazioni  possono  farvi
ricorso  solo  in  casi eccezionali e motivati, previo esperimento di
una  documentata  indagine  di  mercato,  dandone  comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
    6.  Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per
consentire  il  monitoraggio  dei  consumi pubblici, la CONSIP S.p.a.
puo'  stipulare  convenzioni quadro ai sensi dell'art. 26 della legge
23 dicembre   1999,   n.   488,   e   successive  modificazioni,  per
l'approvvigionamento  di beni o servizi di specifico interesse di una
o  piu'  amministrazioni  di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto  di  quanto  stabilito  al  comma  3,  ovvero  puo' svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni  medesime,  le  attivita' di stazione appaltante, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  sugli  appalti
pubblici.
    6-bis  Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a.
pubblica  sul  proprio  sito  internet le categorie di prodotti per i
quali attivera' il marketplace nell'anno successivo.
    6-ter.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il  Ministero  delle  attivita'  produttive e con il Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   in   collaborazione   con  la  Consip  S.p.a,  e  con  le
organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole
e  medie  imprese  alle  diverse  procedure  di  e-procurement  delle
pubbliche  amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di
assistenza  tecnica  e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti
elettronici.
    7.  Per  gli  organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre  1977,  n.  801,  i  casi  e le modalita' differenziati di
ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia,
ovvero   a   trattativa  privata,  sono  stabiliti  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  emanato  su  proposta del
Comitato di cui all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe
intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    8.  I  servizi  prestati  dalla  CONSIP  S.p.a. alle societa' per
azioni  interamente  partecipate  dallo  Stato ai sensi dell'art. 32,
comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle
quali  e'  previsto  il  controllo  della  Corte  dei  conti ai sensi
dell'art.  12  della  legge  21 marzo  1958,  n.  259,  e  successive
modificazioni,   sono   remunerati   nel   rispetto  della  normativa
comunitaria di settore.
    9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
regioni, norme di principio e di coordinamento.».
    - L'art.  32  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge  finanziaria 2002) cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
    «Art.  32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese). - 1. Ai
fini  di  cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati
al  funzionamento  degli  enti  pubblici  diversi da quelli di cui al
comma  6 dell'art. 24, non considerati nella tabella C della presente
legge  sono  ridotti  nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e
del  6  per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali
enti,  per  l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici
servizi  caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla
bassa  intensita'  di lavoro, aderiscono alle convezioni stipulate ai
sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni,  e  dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Essi,  inoltre,  devono promuovere azioni per esternalizzare i propri
servizi  al  fine  di  realizzare  economie  di  spesa  e  migliorare
l'efficienza  gestionale.  Delle economie di gestione conseguibili si
tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
    1-bis.  L'individuazione  delle  tipologie  di  servizi di cui al
comma  1  e'  operata con il decreto di cui all'art. 24, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
    2.  Gli  importi  dei  contributi  di  Stato  in  favore di enti,
istituti,  associazioni,  fondazioni  ed altri organismi, di cui alla
tabella  1  allegata  alla  presente legge, sono iscritti in un'unica
unita'  previsionale  di  base  nello  stato di previsione di ciascun
Ministero  interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle     competenti     Commissioni    parlamentari,    intendendosi
corrispondentemente   rideterminate  le  relative  autorizzazioni  di
spesa.
    3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma
2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento  rispetto  all'importo  complessivamente  risultante sulla base
della legislazione vigente.».