Art. 5-bis
           Alienazione di aree appartenenti al patrimonio
                      e al demanio dello Stato


((  1.  Le  porzioni  di aree appartenenti al patrimonio e al demanio
dello  Stato,  escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata
in   vigore   del   presente   decreto  risultino  interessate  dallo
sconfinamento  di  opere  eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi
attigui  di  proprieta'  altrui,  in  forza  di licenze o concessioni
edilizie  o  altri  titoli  legittimanti  tali  opere, e comunque sia
quelle  divenute  area  di pertinenza, sia quelle interne a strumenti
urbanistici  vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia
del  demanio  territorialmente competente mediante vendita diretta in
favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione
dell'area  di  cui  si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di
sconfinamento   per   l'esecuzione  dei  manufatti  assentiti  potra'
comprendere,  alle  medesime condizioni, una superficie di pertinenza
entro  e  non  oltre  tre  metri  dai confini dell'opera. Il presente
articolo  non  si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai
sensi  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e successive modificazioni.
  2.  La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere
presentata,  a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia
del  demanio  territorialmente  competente,  corredata dalla seguente
documentazione concernente:
    a) la  titolarita' dell'opera la cui realizzazione ha determinato
lo sconfinamento;
    b) il frazionamento catastale;
    c) la   licenza   o   la  concessione  edilizia  o  altro  titolo
legittimante l'opera.
  3.  Alla  domanda di acquisto deve essere altresi' allegata, a pena
di   inammissibilita'  della  stessa,  una  ricevuta  comprovante  il
versamento  all'erario  per intero della somma, a titolo di pagamento
del  prezzo  dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella
tabella A allegata al presente decreto.
  4.  Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla
data   di   scadenza   del   termine   di   cui  al  comma 2,  previa
regolarizzazione  da  parte  dell'acquirente  dei pagamenti pregressi
attinenti  all'occupazione  dell'area,  il  cui valore e' determinato
applicando  i  parametri della tabella A allegata al presente decreto
nella  misura  di  un  terzo  dei  valori  ivi  fissati,  per anno di
occupazione,  per un periodo comunque non superiore alla prescrizione
quinquennale.  I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al
momento   dell'ottenimento   del   titolo  legittimante  l'opera.  Si
intendono    decadute   le   richieste   e   le   azioni   precedenti
dell'Amministrazione finanziaria del demanio.
  5.  Decorsi  i  termini  di  cui  al  comma 2 senza che il soggetto
legittimato  abbia  provveduto  alla  presentazione  della domanda di
acquisto  di  cui  al  medesimo  comma,  la  filiale dell'Agenzia del
demanio  territorialmente competente notifica all'interessato formale
invito all'acquisto.
  6.  L'adesione  all'invito  di  cui  al  comma  5 e' esercitata dal
soggetto   legittimato   entro  il  termine  di  novanta  giorni  dal
ricevimento  dello  stesso  con la produzione della documentazione di
cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i
parametri  fissati  nella  tabella  A  allegata  al presente decreto,
maggiorato   di  una  percentuale  pari  al  15  per  cento.  Decorso
inutilmente  il  suddetto  termine, la porzione dell'opera insistente
sulle  aree di proprieta' dello Stato e' da questo acquisita a titolo
gratuito.))

Riferimenti normativi.
    Il  titolo  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e' il
seguente:  «Testo  unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre   1997,   n.  352»  (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
27 dicembre 1999, n. 302. S.O.).