Art. 5-ter.
Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto
per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio.
1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui
all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dovuto per l'anno 2003 e' differito al 31 ottobre 2003.
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio) (N.D.R.: Ai
sensi dell'art. 44 legge 12 dicembre 2002, n. 273 le disposizioni di
cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo si applicano
per gli anni 2003, 2004 e 2005.). - 1. Al finanziamento ordinario
delle camere di commercio si provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale
corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale
svolte per conto della pubblica amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4
e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da
leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle
attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta
e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi
delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla
lettera e) del comma l sono modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di
gestione e di fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da
emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale
dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare
secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi
minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in
base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi'
determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali,
nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e
riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia
di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al
seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento
dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a
fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una
quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza
del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle
funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per
le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro
delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al
fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra'
comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto
annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del
diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito
presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo
stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su
tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle
camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo
l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere
di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli
esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un
massimo del 20 per cento.».