Art. 5-ter.
Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto
       per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio.

  1.  Il  termine  per  il  versamento  del  diritto  annuale  di cui
all'articolo  18,  comma  3,  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580,
dovuto per l'anno 2003 e' differito al 31 ottobre 2003.

Riferimenti normativi.
    -  Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580:
    «Art.  18  (Finanziamento  delle camere di commercio) (N.D.R.: Ai
sensi  dell'art. 44 legge 12 dicembre 2002, n. 273 le disposizioni di
cui  alla  lettera  d) del comma 4 del presente articolo si applicano
per  gli  anni  2003,  2004 e 2005.). - 1. Al finanziamento ordinario
delle camere di commercio si provvede mediante:
      a) i  contributi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  quale
corrispettivo  per  l'esercizio  di  funzioni  di  interesse generale
svolte per conto della pubblica amministrazione;
      b) il  diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4
e 5;
      c)  i  proventi  derivanti  dalla gestione di attivita' e dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
      d) le  entrate  e  i  contributi derivanti da leggi statali, da
leggi   regionali,  da  convenzioni  o  previsti  in  relazione  alle
attribuzioni delle camere di commercio;
      e) i  diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta
e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi
delle disposizioni vigenti;
      f) i   contributi  volontari,  i  lasciti  e  le  donazioni  di
cittadini o di enti pubblici e privati;
      g) altre entrate e altri contributi.
    2.  Le  voci  e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla
lettera  e)  del comma l sono modificati e aggiornati con decreto del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di
gestione e di fornitura dei relativi servizi.
    3.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da
emanare   entro   il   31 ottobre   dell'anno   precedente,   sentite
l'Unioncamere   e   le   organizzazioni   di  categoria  maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale, la misura del diritto annuale
dovuto  ad  ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta  o  annotata  nei  registri  di cui all'art. 8, da applicare
secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi compresi gli importi
minimi,  che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in
base  alla  normativa  vigente  alla  data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
diritto  dovuti  in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi'
determinati  gli  importi del diritto applicabili alle unita' locali,
nonche'  le  modalita'  e  i  termini di liquidazione, accertamento e
riscossione.  In  caso  di  tardivo  o omesso pagamento si applica la
sanzione   amministrativa   dal   10  per  cento  al  100  per  cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia
di  sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
    4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al
seguente metodo:
      a) individuazione  del fabbisogno necessario per l'espletamento
dei  servizi  che  il  sistema  delle camere di commercio e' tenuto a
fornire  sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative  ed  economiche  di  cui  all'art. 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
      b) detrazione  dal  fabbisogno  di  cui  alla lettera a) di una
quota  calcolata  in  relazione ad un obiettivo annuale di efficienza
del   sistema  delle  camere  di  commercio  nell'espletamento  delle
funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
      c) copertura  del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per
le  imprese  iscritte  o annotate nelle sezioni speciali del registro
delle  imprese,  e  mediante  applicazione  di diritti commisurati al
fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti;
      d) nei  primi  due  anni  di  applicazione l'importo non potra'
comunque  essere  superiore  del  20  per  cento  rispetto al diritto
annuale  riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
    5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del
diritto  annuale  da  riservare ad un fondo di perequazione istituito
presso  l'Unioncamere,  nonche' criteri per la ripartizione del fondo
stesso  tra  le  camere  di commercio, al fine di rendere omogeneo su
tutto   il   territorio   nazionale   l'espletamento  delle  funzioni
amministrative  attribuite  da  leggi  dello  Stato  al sistema delle
camere di commercio.
    6.   Per  il  cofinanziamento  di  iniziative  aventi  per  scopo
l'aumento  della  produzione  e  il  miglioramento  delle  condizioni
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere
di  commercio,  sentite  le  associazioni  di  categoria maggiormente
rappresentative  a  livello  provinciale,  possono  aumentare per gli
esercizi  di  riferimento  la  misura  del  diritto annuale fino a un
massimo del 20 per cento.».