VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Viste le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814; 24  dicembre  1925-IV,
n. 2260; 19 maggio 1941-XIX,  n.  501,  sulla  facolta'  concessa  al
Governo del Re Imperatore per la riforma dei Codici; 
  Sentito il parere delle Assemblee legislative, a termini  dell'art.
2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1925-IV, n. 2260; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato il testo  delle  disposizioni  sulla  "Disciplina  del
fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa", allegato  al
presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di
Stato per la grazia e giustizia.