Art. 10. Le attivita' residuate dalla liquidazione del patrimonio del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui all'art. 1 sono devolute allo Stato. Alle organizzazioni di cui al precedente art. 5 nonche' ai Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale per quanto riguarda i compiti loro demandati a norma dell'art. 6, sono trasferite le attivita' e le passivita' eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso Partito nazionale fascista e di pertinenza delle singole organizzazioni.