Art. 10. 
 
  Le  attivita'  residuate  dalla  liquidazione  del  patrimonio  del
Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui  all'art.  1
sono devolute allo Stato. 
  Alle  organizzazioni  di  cui  al  precedente  art.  5  nonche'  ai
Ministeri  della  guerra  e  dell'educazione  nazionale  per   quanto
riguarda  i  compiti  loro  demandati  a  norma  dell'art.  6,   sono
trasferite le attivita' e le passivita' eventualmente comprese  nella
consistenza patrimoniale del soppresso Partito nazionale  fascista  e
di pertinenza delle singole organizzazioni.