Art. 11. Decadono dalle rispettive cariche i rappresentanti del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti, e i membri, dal Partito stesso e dalle dette organizzazioni comunque nominati o designati, in consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi di amministrazione attiva o consultiva dello Stato e degli altri enti pubblici. Quando ricorrano ragioni di necessita' o di opportunita', il Ministero dal quale dipendono gli organi amministrativi di cui al precedente comma od al quale spetta di esercitare la vigilanza o la tutela sugli enti di cui al comma stesso ha facolta' di sostituire i membri decaduti ovvero di promuovere lo scioglimento dei menzionati consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi, procedendo, ove occorra, alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria. In caso di decadenza di componenti collegi di sindaci, di revisori o di analoghi organi di controllo, il Ministero competente provvede alla sostituzione dei membri decaduti anche quando siasi proceduto alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.