Art. 11. 
 
  Decadono dalle rispettive  cariche  i  rappresentanti  del  Partito
nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti, e i membri, dal
Partito stesso e  dalle  dette  organizzazioni  comunque  nominati  o
designati, in consigli,  comitati,  collegi,  commissioni  od  organi
analoghi di amministrazione attiva o consultiva dello Stato  e  degli
altri enti pubblici. 
  Quando ricorrano  ragioni  di  necessita'  o  di  opportunita',  il
Ministero dal quale dipendono gli organi  amministrativi  di  cui  al
precedente comma od al quale spetta di esercitare la vigilanza  o  la
tutela sugli enti di cui al comma stesso ha facolta' di sostituire  i
membri decaduti ovvero di promuovere lo scioglimento  dei  menzionati
consigli,  comitati,  collegi,  commissioni   od   organi   analoghi,
procedendo, ove  occorra,  alla  nomina  di  un  commissario  per  la
gestione straordinaria. 
  In caso di decadenza di componenti collegi di sindaci, di  revisori
o di analoghi organi di controllo, il Ministero  competente  provvede
alla sostituzione dei membri decaduti anche  quando  siasi  proceduto
alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.