Art. 12. 
 
  La disposizione di cui al primo comma del  precedente  art.  11  si
applica anche ai componenti dei consigli  di  amministrazione  e  dei
collegi sindacali di societa' per azioni nelle quali lo Stato o altri
enti pubblici abbiano una partecipazione. 
  Alla sostituzione dei membri decaduti si provvede secondo le  norme
del codice civile.