Art. 5. Passano alle dipendenze delle Amministrazioni per ciascuna indicata le seguenti organizzazioni: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: - Associazione nazionale famiglie caduti in guerra; - Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; - Associazione nazionale combattenti; - Opera nazionale orfani di guerra; - Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia; - Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare; - Legione volontari d'Italia «Giulio Cesare»; - Reparti arditi d'Italia; - Legione garibaldina; - Associazione nazionale del «Nastro Tricolore» fra decorati al valor civile, di marina e aeronautico; - Associazione nazionale del pubblico impiego; - Associazione nazionale della scuola; - Associazione nazionale dei ferrovieri dello Stato; - Associazione nazionale dei postelegrafonici; - Associazione nazionale degli addetti alle aziende industriali dello Stato; - Comitato olimpico nazionale italiano; - Opera nazionale dopolavoro. Al Ministero dell'interno: - Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati e invalidi civili per bombardamenti nemici. Al Ministero delle finanze: - Legione finanzieri d'Italia. Al Ministero della guerra: - Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; - Reparti d'arma e di specialita' (associazioni d'arma) del Regio esercito. Al Ministero della marina: - Gruppi marinai d'Italia; - Lega navale italiana. Al Ministero dell'aeronautica: - Associazione nazionale famiglie dei caduti dell'aeronautica e mutilati del volo; - Gruppi aviatori d'Italia. Al Ministero dell'educazione nazionale: - Centro alpinistico italiano. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: - Comitato nazionale forestale e montano. Al Ministero delle corporazioni: - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.