Art. 5. 
 
  Passano alle dipendenze delle Amministrazioni per ciascuna indicata
le seguenti organizzazioni: 
  Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
  - Associazione nazionale famiglie caduti in guerra; 
  - Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; 
  - Associazione nazionale combattenti; 
  - Opera nazionale orfani di guerra; 
  - Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia; 
  - Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati  al  valor
militare; 
  - Legione volontari d'Italia «Giulio Cesare»; 
  - Reparti arditi d'Italia; 
  - Legione garibaldina; 
  - Associazione nazionale del «Nastro  Tricolore»  fra  decorati  al
valor civile, di marina e aeronautico; 
  - Associazione nazionale del pubblico impiego; 
  - Associazione nazionale della scuola; 
  - Associazione nazionale dei ferrovieri dello Stato; 
  - Associazione nazionale dei postelegrafonici; 
  - Associazione nazionale degli  addetti  alle  aziende  industriali
dello Stato; 
  - Comitato olimpico nazionale italiano; 
  - Opera nazionale dopolavoro. 
  Al Ministero dell'interno: 
  - Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati  e  invalidi
civili per bombardamenti nemici. 
  Al Ministero delle finanze: 
  - Legione finanzieri d'Italia. 
  Al Ministero della guerra: 
  - Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; 
  - Reparti d'arma e di specialita' (associazioni d'arma)  del  Regio
esercito. 
  Al Ministero della marina: 
  - Gruppi marinai d'Italia; 
  - Lega navale italiana. 
  Al Ministero dell'aeronautica: 
  - Associazione nazionale famiglie  dei  caduti  dell'aeronautica  e
mutilati del volo; 
  - Gruppi aviatori d'Italia. 
  Al Ministero dell'educazione nazionale: 
  - Centro alpinistico italiano. 
  Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 
  - Comitato nazionale forestale e montano. 
  Al Ministero delle corporazioni: 
  - Ente nazionale di  previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti
statali.