Art. 7. 
 
  Il personale dipendente  dallo  Stato  e  da  altri  enti  pubblici
comandato  presso  il  Partito  nazionale  fascista   e   presso   le
organizzazioni indicate nel precedente articolo 1 rientra  nei  ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza. 
  Quello comandato  presso  le  organizzazioni  di  cui  all'art.  5,
qualora non sia trattenuto presso le  organizzazioni  stesse  per  le
esigenze  dei   rispettivi   servizi,   rientra   nei   ruoli   delle
Amministrazioni di appartenenza.