Art. 7. Il personale dipendente dallo Stato e da altri enti pubblici comandato presso il Partito nazionale fascista e presso le organizzazioni indicate nel precedente articolo 1 rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza. Quello comandato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, qualora non sia trattenuto presso le organizzazioni stesse per le esigenze dei rispettivi servizi, rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.