Art. 8. 
 
  Il personale assunto direttamente dal Partito nazionale fascista  e
dalle organizzazioni di cui all'art.  1,  qualora  non  possa  essere
utilizzato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, e'  licenziato
ed e' ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  Il personale non di ruolo assunto direttamente dalle organizzazioni
previste dall'art. 5, che sara'  ritenuto  esuberante  rispetto  alle
esigenze dei relativi servizi, sara' licenziato ed ammesso  a  fruire
del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Nulla e' innovato a quanto e'  stabilito  nei  singoli  regolamenti
organici in confronto del personale di ruolo delle organizzazioni  di
cui all'art. 5.