Art. 8. Il personale assunto direttamente dal Partito nazionale fascista e dalle organizzazioni di cui all'art. 1, qualora non possa essere utilizzato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, e' licenziato ed e' ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni. Il personale non di ruolo assunto direttamente dalle organizzazioni previste dall'art. 5, che sara' ritenuto esuberante rispetto alle esigenze dei relativi servizi, sara' licenziato ed ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni. Nulla e' innovato a quanto e' stabilito nei singoli regolamenti organici in confronto del personale di ruolo delle organizzazioni di cui all'art. 5.