Art. 9. 
 
  Alla liquidazione delle attivita' e delle  passivita'  del  Partito
nazionale fascista e delle organizzazioni di cui al precedente art. 1
provvede il Ministero delle finanze. 
  Il Ministro  per  le  finanze  ha  facolta'  di  nominare  all'uopo
liquidatori che presenteranno al Ministro medesimo i rendiconti della
rispettiva gestione. 
  Le modalita' eventualmente occorrenti per tale liquidazione saranno
stabilite con norme da emanarsi ai sensi dell'art.  3,  n.  1,  della
legge 31 gennaio 1926, n. 100.