Art. 9. Alla liquidazione delle attivita' e delle passivita' del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui al precedente art. 1 provvede il Ministero delle finanze. Il Ministro per le finanze ha facolta' di nominare all'uopo liquidatori che presenteranno al Ministro medesimo i rendiconti della rispettiva gestione. Le modalita' eventualmente occorrenti per tale liquidazione saranno stabilite con norme da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.