Art. 3.
Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari.
Le facilitazioni previste dall'art. 1 della legge 26 marzo 1942, n.
406, per gli istituti fascisti autonomi provinciali per le case
popolari, sono revocate.
L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per impianti
radioriceventi centralizzati siti in particolari quartieri ed
edifici, e' fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50
per altoparlante.
I dati mensili sono stabiliti in L. 4.
L'abbonamento ordinario per l'apparecchio centrale ricevente e'
fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.