Art. 3. 
 
    Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari. 
 
  Le facilitazioni previste dall'art. 1 della legge 26 marzo 1942, n.
406, per gli istituti  fascisti  autonomi  provinciali  per  le  case
popolari, sono revocate. 
 
  L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto  per  impianti
radioriceventi  centralizzati  siti  in  particolari   quartieri   ed
edifici, e' fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50
per altoparlante. 
 
  I dati mensili sono stabiliti in L. 4. 
 
  L'abbonamento ordinario per  l'apparecchio  centrale  ricevente  e'
fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.