UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro segretario di Stato di Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: Art. 1. Il diritto di voto esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.