Art. 2. 
 
  E' ordinata la compilazione delle  liste  elettorali  femminili  in
tutti i Comuni. 
 
  Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute  distinte  da
quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo
Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e  le  relative  norme  di
attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno  in  data
24 ottobre 1944.