UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Non ha diritto alla pensione di riversibilita' prevista dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge: a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia; b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro; c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'eta' di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidita', salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma; d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa.