Art. 2. 
 
 
Il diritto alla pensione di  riversibilita',  indicata  nell'articolo
precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, e'  subordinato
alla condizione che, al momento della  morte  dell'assicurato  o  del
pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato. 
 
Non hanno diritto a pensione le figlie maritate,  anche  se  di  eta'
inferiore a quelle indicate, al primo  comma,  dell'art.  13  del  R.
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. 
 
Il diritto alla pensione, nei limiti di cui  all'art.  13  del  Regio
decreto-legge suddetto  ed  ai  comma  precedenti,  spetta  ai  figli
legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad  essi  i  figli
adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del
Codice  civile,  nonche'  i  figli  naturali  o  nati  da  precedente
matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.