Art. 2. Il diritto alla pensione di riversibilita', indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, e' subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato. Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di eta' inferiore a quelle indicate, al primo comma, dell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed ai comma precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.