Art. 3. 
 
 
Cessa il diritto alla pensione: 
 
a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio; 
 
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita'; 
 
c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'eta' indicata nell'art. 13
del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o  sia  venuto  meno  lo
stato di invalidita'. 
 
Al coniuge, che cessi dal  diritto  alla  pensione  per  sopravvenuto
matrimonio, spetta un assegno pari a due  annualita'  della  pensione
stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.