Art. 3. Cessa il diritto alla pensione: a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio; b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita'; c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'eta' indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidita'. Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualita' della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.