Art. 4. Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, la vedova di operaio, la vedova puo', entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione, chiedere, in sostituzione della pensione, il valore capitale di questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.