Art. 4. 
 
 
Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la  pensione
medesima  risulti  inferiore  a  L.  400  annue,  per  la  vedova  di
impiegato, o a L. 200 annue, la vedova di operaio,  la  vedova  puo',
entro due  mesi  dalla  data  di  comunicazione  della  liquidazione,
chiedere, in sostituzione  della  pensione,  il  valore  capitale  di
questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale e approvata con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, commercio e lavoro.