Art. 6. Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato - di cui all'art. 59, primo comma, lettera a), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - nelle aliquote stabilite per le pensioni dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1949 la quota integrativa sara' calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.