Art. 6. 
 
 
Alle pensioni spettanti ai  superstiti  di  un  pensionato  o  di  un
assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato - di
cui all'art. 59, primo comma, lettera  a),  del  R.  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827 - nelle  aliquote  stabilite  per  le  pensioni
dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. 
 
Per le pensioni liquidate successivamente  al  31  dicembre  1949  la
quota integrativa sara' calcolata,  con  le  stesse  aliquote,  sulla
integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo  comma
dell'art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.