Art. 15. E' istituito, in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perche' si trovano in istato di poverta' o di bisogno. Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni. E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati. Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.