Art. 15. 
 
  E'  istituito,  in  ogni  comune,  a  cura  dell'Ente  comunale  di
assistenza,  un  elenco  delle  persone  ivi  dimoranti  assistite  o
bisognose di assistenza perche' si trovano in istato di poverta' o di
bisogno. 
 
  Sulla base dell'iscrizione in detto elenco  viene  rilasciato  agli
interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel
quale sono notate le singole prestazioni. 
 
  E' fatto obbligo agli Enti comunali di  assistenza  ed  alle  altre
istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere,  da  coloro
che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto  di  cui  al
precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati. 
 
  Con decreto del Ministro per l'interno verranno  dettate  le  norme
relative alla disciplina del libretto di assistenza.