Art. 3. I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facolta', dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti articoli. Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovra' essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facolta' cedute.