Art. 3. 
 
  I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza  di
cessioni assolute di diritti di autore,  hanno  la  facolta',  dietro
pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo
adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi  per  la
maggiore estensione della durata del diritto  di  autore  di  cui  ai
precedenti articoli. 
 
  Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovra' essere
determinato sotto forma di un diritto  di  percentuale  sui  proventi
lordi derivanti dall'esercizio delle facolta' cedute.