Art. 4. 
 
  L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalita'  di  esercizio
del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di  accordo  tra
le parti, da un Collegio arbitrale di tre  membri,  nominati  uno  da
ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due
arbitri cosi' nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio  della
proprieta' letteraria, artistica e scientifica. 
 
  Gli arbitri decideranno secondo equita'.