Art. 4. L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalita' di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri cosi' nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equita'.