Art. 5. 
 
  Il cessionario che intende avvalersi delle facolta' di cui all'art.
3 del presente decreto, dovra' almeno tre mesi prima  della  scadenza
del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n.
633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con  ricevuta
di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della
proprieta' letteraria, artistica e scientifica. 
 
  Qualora il cessionario si trovi per causa di forza  maggiore  nella
impossibilita' di effettuare la predetta comunicazione  all'autore  o
ai suoi eredi e legatari, questa sara' sostituita dall'inserzione  di
un avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  Adempiute  tali  formalita',  il  cessionario   potra'   continuare
nell'esercizio dei diritti  esclusivi  per  il  periodo  di  maggiore
estensione della durata  del  diritto  d'autore,  salva  la  facolta'
dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il  diritto  al
corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.