Art. 6. 
 
  E' egualmente prorogata di  un  periodo  di  tempo  pari  a  quello
stabilito nell'art. 1 del presente decreto la  durata  di  protezione
dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore  di  cui  al
titolo 2° della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  limitatamente  ai
diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi
(capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai  diritti
relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII). 
 
  La maggiore estensione della durata dei diritti  di  cui  al  comma
precedente andra' a  favore  esclusivo  dei  titolari  originari  dei
diritti stessi o dei loro successori per atto tra vivi o a  causa  di
morte.