Art. 6. E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII). La maggiore estensione della durata dei diritti di cui al comma precedente andra' a favore esclusivo dei titolari originari dei diritti stessi o dei loro successori per atto tra vivi o a causa di morte.