Art. 8. 
 
  La proroga dei termini per il deposito delle opere e  dei  prodotti
tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n.  633,  disposta  con  decreto
legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadra' alla  fine
dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in  vigore
del presente decreto.