Art. 11. 
 
  Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte  di
movimenti  partigiani  in  altri  paesi   europei,   la   Commissione
competente potra' derogare  ai  requisiti  di  tempo  previsti  negli
articoli precedenti. 
 
  Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo  i  requisiti  di
partigiano o di patriota, ne e' divenuto indegno per la sua  condotta
morale.