Art. 12. Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.