Art. 12. 
 
  Le domande per il  riconoscimento  delle  qualifiche  di  cui  agli
articoli precedenti e le proposte di  ricompense  al  valore  debbono
essere presentate, a pena di decadenza, alle  Commissioni  competenti
entro il termine di sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
  Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno
del ritorno in Patria.