Art. 13. Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sara' proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.