Art. 13. 
 
  Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalita' che  saranno
stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica gli  elenchi  di
coloro ai  quali  avranno  riconosciuto  la  qualifica  di  cui  agli
articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo  nei
riguardi di coloro per i quali non sara' proposto alcun reclamo entro
un mese dalla pubblicazione.