Art. 14. 
 
  Chiunque,  avendo  avuto  un  incarico  di  comando  in  formazioni
partigiane, attesta falsamente in  certificati,  tesserini  od  altri
documenti che taluno ha preso parte alla  lotta  di  liberazione,  e'
punito ai sensi dell'art.  480  del  Codice  penale,  ma  la  pena  e
aumentata. 
 
  Chiunque, fuori del caso precedente,  attesta  comunque  falsamente
che taluno ha preso parte alla  lotta  di  liberazione,  ai  fini  di
fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9,
10, e' punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena e'
aumentata. 
 
  Chiunque, senza aver concorso nella falsita', fa uso  di  documenti
attestanti  falsamente  che  egli  ha  preso  parte  alla  lotta   di
liberazione e' punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la
pena e' aumentata. 
 
  La pena e' ulteriormente aumentata se  i  fatti  di  cui  ai  comma
precedenti sono commessi a fine di lucro. 
 
  Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano di patriota.