Art. 4. 
 
  Contro  le  decisioni  delle  Commissioni  di  cui  agli   articoli
precedenti e' ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con
sede in Roma. Essa e'  nominata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed e' composta di un presidente scelti tra i partigiani e di
sei membri dei quali tre  designati  dai  tre  Ministri  delle  Forze
armate e tre in rappresentanza dei partigiani.