Art. 6. 
 
  Ogni Commissione provvede  alla  nomina  nel  proprio  seno  di  un
segretario. 
 
  Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici
di segreteria delle Commissioni si varranno delle  notizie  trasmesse
dai  rappresentanti  militari  italiani   regionali   e   provinciali
(I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comuni regionali e di zona  del
C.V.L., all'A.N.P.I., dai Ministeri  dell'assistenza  post-bellica  e
della  guerra,  nonche'  di  tutte  le  informazioni   che   potranno
altrimenti raccogliere.