UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n.  1423,  che  disciplina  la
concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165,
concernente la revoca di benefici in materia di Pensioni e  di  altre
provvidenze  accordate  agli  appartenenti  alla  disciolta   milizia
volontaria sicurezza nazionale  e  sue  specialita'  e  ai  cittadini
aventi benemerenze fasciste; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di  concerto  con  i  Ministri  per  la
guerra e per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le concessioni di  decorazioni  al  valor  militare  e  dell'Ordine
militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti
in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta  milizia
volontaria  sicurezza  nazionale  e  sue  specialita',  nonche'  alle
disciolte milizie speciali, sono revocate. 
 
  Sono in ogni caso revocate le concessioni di  decorazioni  disposte
in favore delle predette categorie in  dipendenza  di  atti  compiuti
nella guerra civile di Spagna.