UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca di benefici in materia di Pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialita' e ai cittadini aventi benemerenze fasciste; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialita', nonche' alle disciolte milizie speciali, sono revocate. Sono in ogni caso revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.