Art. 2. 
 
  La corresponsione delle pensioni e dei  soprassoldi  relativi  alle
decorazioni revocate in attuazione del  precedente  art.  1  cessa  a
decorrere dalla prima rata in  scadenza  dopo  la  pubblicazione  del
presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                               Parri - Jacini - Ricci 
 
  Visto, il Guardasigilli: Togliatti 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1945 
 
  Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 26. - Frasca