Art. 2. La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Jacini - Ricci Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 26. - Frasca