UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82; Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti, per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo; Art. 1. Sono approvate e rese obbligatorie le annesse «Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati», compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.