Art. 3. 
 
  Gli ascensori e i  montacarichi  installati  prima  della  data  di
entrata in vigore delle annesse norme saranno sottoposti,  entro  due
anni dalla stessa data, da  parte  degli  organi  tecnici  incaricati
delle ispezioni, ad una visita di controllo, intesa ad  accertare  lo
stato  di  isolamento  del  circuito  elettrico   e   lo   stato   di
conservazione e di funzionabilita' dei  contatti  elettrici.  Qualora
dalla visita di controllo ne risulti la necessita' i predetti  organi
tecnici disporranno le opportune modifiche  di  tali  elementi  degli
impianti, secondo le prescrizioni delle annesse  norme,  al  fine  di
garantire  la  completa  sicurezza  di  esercizio  degli   apparecchi
installati. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 agosto 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                  Parri - Scoccimarro - Romita  -  La
                                  Malfa - Gronchi 
 
Visto, il Guardasigilli: Togliatti 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1945 
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 85. - Frasca