Art. 3. Gli ascensori e i montacarichi installati prima della data di entrata in vigore delle annesse norme saranno sottoposti, entro due anni dalla stessa data, da parte degli organi tecnici incaricati delle ispezioni, ad una visita di controllo, intesa ad accertare lo stato di isolamento del circuito elettrico e lo stato di conservazione e di funzionabilita' dei contatti elettrici. Qualora dalla visita di controllo ne risulti la necessita' i predetti organi tecnici disporranno le opportune modifiche di tali elementi degli impianti, secondo le prescrizioni delle annesse norme, al fine di garantire la completa sicurezza di esercizio degli apparecchi installati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 31 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Scoccimarro - Romita - La Malfa - Gronchi Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 85. - Frasca