Art. 3. La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per meta' a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sara' effettuato' in trenta rate annuali costanti, senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo. Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovra', in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.