Art. 3. 
 
  La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori  di  cui
al precedente articolo, resta per meta' a carico  degli  Enti  locali
interessati. Il ricupero di  detta  quota,  anticipata  dallo  Stato,
sara' effettuato' in trenta rate annuali  costanti,  senza  interessi
decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto
il verbale di collaudo. 
 
  Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati  assunte  a
proprio carico, a partire dalla data di  consegna  delle  opere,  che
dovra', in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla  data
del verbale di collaudo.