Art. 4. E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, sempreche' essi possiedano gia' una adeguata attrezzatura tecnica propria. In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limitera' il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.