Art. 4. 
 
  E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici di consentire,  su
proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai
precedenti articoli venga  affidata  agli  Enti  locali  interessati,
sempreche' essi possiedano gia'  una  adeguata  attrezzatura  tecnica
propria. 
 
  In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a  mezzo  degli
uffici del  Genio  civile,  limitera'  il  proprio  compito  all'alta
vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al
collaudo dei lavori.