UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il regolamento per la vigilanza governativa  sulle  pellicole
cinematografiche, approvato con R.  decreto  24  settembre  1923,  n.
3287, e successive modificazioni; 
  Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n.  1131,
sull'obbligatorieta'  della  proiezione  dei  giornali  Luce  e   dei
documentari; 
  Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella
legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni; 
  Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella
legge  18  gennaio  1939,  n.  458,  concernente  la  concessione  di
provvidenze a  favore  dell'industria  cinematografica  nazionale,  e
successive modificazioni; 
  Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 465, e 4 aprile 1910, n. 404, sul
monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei  film
esteri; 
  Visto il  decreto  Ministeriale  27  novembre  1939,  numero  1812,
contenente norme per la disciplina dell'attivita' di  produzione  dei
film; 
  Vista  la  legge  30  novembre  1939,   n.   2125,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, convertito nella
legge 23 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria di  film
di propaganda; 
  Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491; 
  Vista la legge 25 novembre 1940, n.  1847,  sulla  limitazione  del
circuito di alcuni film nazionali ed esteri; 
  Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143; 
  Vista la legge 24 marzo 1942  n.  420,  concernente  provvidenze  a
favore  di  Case  cinematografiche  italiane  in  relazione  ai  film
prodotti all'estero; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1915;  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di  concerto  con  i  Ministri  per  la
grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro,  per  la  pubblica
istruzione e per l'industria e il commercio; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio dell'attivita' di produzione di film e' libero. 
 
  Le  norme  per  la  disciplina  dell'esercizio  dell'attivita'   di
produzione dei film approvate col decreto 27 novembre 1939, n.  1812,
e la legge 22 gennaio 1942, n. 143, sull'autorizzazione  ministeriale
per le imprese di produzione, sono abrogate.