UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e successive modificazioni; Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorieta' della proiezione dei giornali Luce e dei documentari; Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernente la concessione di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, e successive modificazioni; Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 465, e 4 aprile 1910, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film esteri; Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1939, numero 1812, contenente norme per la disciplina dell'attivita' di produzione dei film; Vista la legge 30 novembre 1939, n. 2125, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria di film di propaganda; Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491; Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di alcuni film nazionali ed esteri; Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143; Vista la legge 24 marzo 1942 n. 420, concernente provvidenze a favore di Case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915; n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'esercizio dell'attivita' di produzione di film e' libero. Le norme per la disciplina dell'esercizio dell'attivita' di produzione dei film approvate col decreto 27 novembre 1939, n. 1812, e la legge 22 gennaio 1942, n. 143, sull'autorizzazione ministeriale per le imprese di produzione, sono abrogate.