Art. 10. 
 
  Le disposizioni del R.  decreto-legge  5  ottobre  1933,  n.  1414,
convertito nella legge 5  febbraio  1934,  n.  320,  che  vietano  la
proiezione nelle sale del Regno di film esteri doppiati all'estero  e
istituiscono una tassa di concessione governativa sul  doppiaggio,  e
tutte le successive  disposizioni  che  hanno  apportato  aggiunte  o
modifiche ad esse cessano di avere vigore per  tutti  i  film  esteri
presentati all'autorita' competente per il nulla osta di  proiezione,
dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 
 
  Il Ministro per il tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  per  le
finanze, e' autorizzato  ad  apportare  le,  variazioni  di  bilancio
necessarie per i pagamenti a favore della  Sezione  autonoma  per  il
credito  cinematografico  della  Banca  nazionale  del   Lavoro,   in
corrispettivo dei certificati di esonero della tassa  di  concessione
governativa (buoni di doppiaggio), che non potranno essere utilizzati
per la disposta abrogazione delle tasse di doppiaggio.