Art. 10. Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, che vietano la proiezione nelle sale del Regno di film esteri doppiati all'estero e istituiscono una tassa di concessione governativa sul doppiaggio, e tutte le successive disposizioni che hanno apportato aggiunte o modifiche ad esse cessano di avere vigore per tutti i film esteri presentati all'autorita' competente per il nulla osta di proiezione, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, e' autorizzato ad apportare le, variazioni di bilancio necessarie per i pagamenti a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, in corrispettivo dei certificati di esonero della tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio), che non potranno essere utilizzati per la disposta abrogazione delle tasse di doppiaggio.