Art. 2. Le norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film contenute nell'art. 2 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e la legge 30 novembre 1939, n. 2125, sulla concessione del nulla osta preventivo per la produzione dei film, sono abrogate. Per i film che saranno posti in lavorazione dall'entrata in vigore del presente decreto sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il produttore dovra' presentare la sceneggiatura all'approvazione preventiva dell'autorita' competente. Questa potra' essere negata soltanto per ragioni inerenti alla censura militare od ai rapporti internazionali. L'approvazione, preventiva della sceneggiatura di cui al comma precedente e' condizione indispensabile per poter successivamente presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.