Art. 2. 
 
  Le norme sull'esame preventivo  dei  soggetti  dei  film  contenute
nell'art. 2  del  regolamento  per  la  vigilanza  governativa  sulle
pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 24  settembre
1923,  n.  3287,  e  la  legge  30  novembre  1939,  n.  2125,  sulla
concessione del nulla osta preventivo per  la  produzione  dei  film,
sono abrogate. 
 
  Per i film che saranno posti in lavorazione dall'entrata in  vigore
del presente decreto sino ad un anno dopo la cessazione  dello  stato
di  guerra,  il  produttore  dovra'   presentare   la   sceneggiatura
all'approvazione preventiva dell'autorita' competente. Questa  potra'
essere negata soltanto per ragioni inerenti alla censura militare  od
ai rapporti internazionali. 
 
  L'approvazione, preventiva della  sceneggiatura  di  cui  al  comma
precedente e' condizione  indispensabile  per  poter  successivamente
presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del
regolamento   per   la   vigilanza   governativa   sulle    pellicole
cinematografiche approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.