Art. 3. Sono considerati nazionali, ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in piu' versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di societa' commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attivita'. Per ottenere la dichiarazione di nazionalita' il produttore dovra' denunziare all'autorita' competente, con le modalita' che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalita' del film.