Art. 3. 
 
  Sono considerati nazionali, ai fini del presente  decreto,  i  film
prodotti in versione originale italiana o in piu'  versioni,  di  cui
una italiana, che siano stati girati prevalentemente in  Italia,  con
personale  artistico  tecnico  in  prevalenza  italiano,  da  imprese
appartenenti  a  cittadini  italiani  o,  se  trattasi  di   societa'
commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali
ed amministratori in prevalenza italiani, e  svolgano  in  Italia  la
maggior parte delle loro attivita'. 
 
  Per ottenere la dichiarazione di nazionalita' il produttore  dovra'
denunziare all'autorita' competente, con  le  modalita'  che  saranno
prescritte dalle norme di  attuazione  del  presente  decreto,  prima
dell'inizio  della  lavorazione,  tutti   i   dati   occorrenti   per
l'accertamento della nazionalita' del film.