Art. 4. 
 
  Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre  1933,  n.  1414,
convertito nella legge  5  febbraio  1934,  n.  320,  rispettivamente
modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n,  1083,
sulla proiezione  obbligatoria  e  sulle  particolari  condizioni  di
noleggio dei film nazionali, il R. decreto-legge 24 luglio  1940,  n.
1314, sulla  proiezione  obbligatoria  di  pellicole  di  propaganda,
convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, le  leggi  16  giugno
1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorieta'  della
proiezione dei giornali L.U.C.E.  dei  documentari,  e  la  legge  25
novembre  1940,  n.  1847,  sulla   limitazione   del   circuito   di
programmazione dei film nazionali  ed  esteri  che  presentino  gravi
deficienze di realizzazione, sono abrogati.