Art. 4. Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n, 1083, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio dei film nazionali, il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, sulla proiezione obbligatoria di pellicole di propaganda, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorieta' della proiezione dei giornali L.U.C.E. dei documentari, e la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di programmazione dei film nazionali ed esteri che presentino gravi deficienze di realizzazione, sono abrogati.