Art. 5. Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernenti la concessione di premi a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonche' quelle delle leggi e dei decreti che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 24 marzo 1942, n. 420, che ha esteso tali provvidenze a case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero, sono abrogate. In via transitoria potranno essere ammessi a fruire delle disposizioni come sopra abrogate soltanto quei film, sia ad intreccio che documentari, gia' ultimati, che saranno presentati all'autorita' competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese che per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del nulla osta sindacale e di quello ministeriale richiamate dall'art. 4 del presente decreto, o non abbiano potuto adempiere a tutte le formalita' richieste per il conseguimento di tali premi, sempre che abbiano denunciato l'Inizio della lavorazione all'autorita' competente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico. Per i film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avra' luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorita' diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anziche' all'autorita' competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Societa' italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi con tenute negli articoli 7, 12, 18 e 14 del citato R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13 del predetto R. decreto-legge 10 giugno 1938, n. 1061.