Art. 5. 
 
  Le disposizioni del R.  decreto-legge  5  ottobre  1933,  n.  1414,
convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, del R.  decreto-legge
16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio  1939,  n.
458, concernenti la concessione  di  premi  a  favore  dell'industria
cinematografica nazionale, nonche' quelle delle leggi e  dei  decreti
che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 24 marzo
1942, n. 420, che ha esteso tali provvidenze a case  cinematografiche
italiane in relazione ai film prodotti all'estero, sono abrogate.  In
via transitoria potranno essere ammessi a fruire  delle  disposizioni
come  sopra  abrogate  soltanto  quei  film,  sia  ad  intreccio  che
documentari, gia'  ultimati,  che  saranno  presentati  all'autorita'
competente per il nulla osta di proiezione in pubblico  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
  A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese  che  per
motivi dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del  nulla
osta sindacale e di quello ministeriale richiamate  dall'art.  4  del
presente  decreto,  o  non  abbiano  potuto  adempiere  a  tutte   le
formalita' richieste per il conseguimento di tali premi,  sempre  che
abbiano   denunciato   l'Inizio   della   lavorazione   all'autorita'
competente anteriormente alla entrata in vigore del presente  decreto
e non abbiano collaborato col nemico. 
 
  Per i film prodotti all'estero conformemente alla  legge  24  marzo
1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avra' luogo anche
se la presentazione dei film stessi venga effettuata  alle  autorita'
diplomatiche  o  consolari  del   luogo   di   produzione,   anziche'
all'autorita' competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto. 
 
  Rimangono ferme  le  disposizioni  relative  al  pubblico  registro
cinematografico, all'imposta di registro  sugli  atti  concernenti  i
film ed ai compensi spettanti alla Societa' italiana degli autori per
il servizio del registro cinematografico e per  l'accertamento  degli
incassi con tenute negli articoli 7,  12,  18  e  14  del  citato  R.
decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2  della  legge  2
ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13  del  predetto  R.
decreto-legge 10 giugno 1938, n. 1061.