Art. 6. Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorita' competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 e' concessa a favore del produttore, in via eccezionale, una quota del 10% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico. Alle pellicole previste nel comma precedente che, per il loro valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito comitato, e' concessa un'ulteriore quota, pari al 4% dell'introito lordo, di cui al comma precedente. Una quota pari all'1% dell'introito stesso sara' devoluta per manifestazioni cinematografiche, in conformita', delle disposizioni che saranno emanate. Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla meta' se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 1800 metri ; sono ridotte del 40 % se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale. L'introito sul quale vengono liquidate le quote di cui al presente articolo e' determinato dalla Societa' italiana degli autori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali. Con le norme di attuazione del presente decreto saranno regolate le modalita' per la liquidazione delle quote suddette, per la nomina e la composizione del Comitato e quanto altro occorra per l'attuazione del presente articolo.