Art. 6. 
 
  Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai  1800  metri
presentata all'autorita' competente per il nulla osta  di  proiezione
in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto e la cui prima proiezione  nelle  sale  cinematografiche  del
Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 e' concessa a  favore  del
produttore, in via eccezionale, una quota del 10% dell'introito lordo
degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per
un periodo di quattro anni  dalla  data  della  prima  proiezione  in
pubblico. 
 
  Alle pellicole previste nel  comma  precedente  che,  per  il  loro
valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito  comitato,
e' concessa un'ulteriore quota, pari al 4%  dell'introito  lordo,  di
cui al comma precedente. Una quota pari all'1%  dell'introito  stesso
sara' devoluta per manifestazioni cinematografiche,  in  conformita',
delle disposizioni che saranno emanate. 
 
  Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla  meta'  se
il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad
altro film di lunghezza superiore ai 1800 metri ; sono ridotte del 40
% se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale. 
 
  L'introito sul quale vengono liquidate le quote di cui al  presente
articolo e' determinato dalla Societa' italiana  degli  autori  sulla
base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali. 
 
  Con le norme di attuazione del presente decreto saranno regolate le
modalita' per la liquidazione delle quote suddette, per la  nomina  e
la composizione del Comitato e quanto altro occorra per  l'attuazione
del presente articolo.