Art. 7. 
 
  Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in  nessun
caso ai film prodotti o  in  corso  di  lavorazione  nelle  provincie
settentrionali prima della  liberazione,  i  quali  abbiano  ottenuto
dalla  sezione  autonoma  del  credito  cinematografico  della  Banca
nazionale del Lavoro l'anticipazione sul costo di produzione a carico
del fondo statale di L. 52.500.000. 
 
  E'  in  facolta'  dell'autorita'   amministrativa   competente   di
confermare le anticipazioni predette e in tal caso  sono  applicabili
le modalita' di  erogazione  e  di  rimborso  previste  nei  relativi
contratti di finanziamento. 
 
  Qualora le anticipazioni siano  revocate  esse  saranno  recuperate
dalla  sezione  autonoma  del  eredito  cinematografico  della  Banca
nazionale del Lavoro. 
 
  Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle
somme ricuperate ai sensi dei due comma precedenti, sara' devoluto ad
incremento della quota di partecipazione del tesoro  dello  Stato  al
fondo  di  dotazione  della   sezione   autonoma   per   il   credito
cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.