Art. 7. Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in nessun caso ai film prodotti o in corso di lavorazione nelle provincie settentrionali prima della liberazione, i quali abbiano ottenuto dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro l'anticipazione sul costo di produzione a carico del fondo statale di L. 52.500.000. E' in facolta' dell'autorita' amministrativa competente di confermare le anticipazioni predette e in tal caso sono applicabili le modalita' di erogazione e di rimborso previste nei relativi contratti di finanziamento. Qualora le anticipazioni siano revocate esse saranno recuperate dalla sezione autonoma del eredito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro. Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle somme ricuperate ai sensi dei due comma precedenti, sara' devoluto ad incremento della quota di partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.