Art. 8. 
 
  Entro i limiti di tempo e con le modalita' previste dal  precedente
articolo 6 e' concessa, a favore dei produttori di film  nazionali  a
carattere documentario,  culturale  e  di  attualita',  di  lunghezza
superiore ai 150 metri ed  inferiore  ai  1800  metri,  a  titolo  di
parziale  rimborso  dei  diritti   erariali,   una   quota   del   3%
dell'introito lordo degli spettacoli nei quali  i  film  stessi  sono
stati proiettati per un periodo di  quattro  anni  dalla  data  della
prima proiezione in pubblico. 
 
  Se in uno stesso programma  sono  proiettati  piu'  film  di  corto
metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi. 
 
  Gli enti e le imprese che intendano svolgere la loro attivita'  nel
campo della ripresa cinematografica di  fatti  o  di  avvenimenti  di
attualita'   debbono   ottenere    l'autorizzazione    dall'autorita'
competente. 
 
  Tale autorizzazione sara' concessa con criteri  analoghi  a  quelli
vigenti per la pubblicazione dei periodici.