Art. 8. Entro i limiti di tempo e con le modalita' previste dal precedente articolo 6 e' concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualita', di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800 metri, a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali, una quota del 3% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film stessi sono stati proiettati per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico. Se in uno stesso programma sono proiettati piu' film di corto metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi. Gli enti e le imprese che intendano svolgere la loro attivita' nel campo della ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualita' debbono ottenere l'autorizzazione dall'autorita' competente. Tale autorizzazione sara' concessa con criteri analoghi a quelli vigenti per la pubblicazione dei periodici.