Art. 10. 
 
  L'art.  31  del  Codice  di  procedura  penale  e'  sostituito  da]
seguente: 
  « Appartiene al pretore la cognizione dei  reati  per  i  quali  la
legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo  a  tre
anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta  pena
detentiva. 
  Tuttavia il procuratore del Regno con  provvedimento  insindacabile
puo' disporre, fino a che non  sia  per  la  prima  volta  aperto  il
dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale».