Art. 10. L'art. 31 del Codice di procedura penale e' sostituito da] seguente: « Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile puo' disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale».