Art. 11. All'art. 166 del Codice di procedura penale e' aggiunto il comma seguente: « Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero puo' disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero a copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, e' rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale e' tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti ».