Art. 12. L'art. 369 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: « Il giudice istruttore, compiuta la istruttoria, comunica gli atti al procuratore del Regno. Questi, se ritiene che la cognizione del reato appartenga alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con relazione motivata; in ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale, se ritiene che la cognizione del ratto appartiene alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con ordinanza motivata. Il Procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione istruttoria ».