Art. 12. 
 
  L'art. 369  del  Codice  di  procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  « Il giudice istruttore, compiuta la istruttoria, comunica gli atti
al procuratore del Regno. 
 
  Questi, se ritiene che la  cognizione  del  reato  appartenga  alla
Corte di Assise, trasmette  gli  atti  al  Procuratore  generale  con
relazione motivata; in ogni altro caso presenta le  sue  requisitorie
al giudice istruttore, il quale, se ritiene  che  la  cognizione  del
ratto  appartiene  alla  Corte  di  Assise,  trasmette  gli  atti  al
Procuratore generale con ordinanza motivata. 
 
  Il Procuratore generale presenta le sue requisitorie  alla  sezione
istruttoria ».